Regolamento Rifugio

REGOLAMENTO PER L’USO E LA GESTIONE DELLA CASA-RIFUGIO

(EX CASA DI GUARDIA – BASSARONE)

Art. 1 –          La casa rifugio di valle “Bassarone” è un bene del Demanio dello Stato, concesso all’Amministrazione Provinciale di Ferrara, e da questa al Comune di Argenta, che lo ha affidato in uso e gestione alla Sezione di Argenta del Club Alpino Italiano.

Art. 2 –            La casa-rifugio e le strutture annesse, riattate con il lavoro volontario di Soci ed Amici e con il contributo di Enti diversi, è un servizio che il C.A.I. offre ai soci ed ai cittadini. L’unica protezione, invisibile ma indistruttibile, a tutela della sua integrità è costituita dalla fiducia nelle persone frequentatrici e dal loro rispetto per la natura pubblica del bene e per la connotazione del patrimonio naturale ed architettonico del luogo.

Art. 3 –        La casa rifugio può essere utilizzata per attività scientifiche, turistiche, culturali, didattiche,sportive o ricreative compatibili con le caratteristiche dei luoghi, con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, con il decoro, l’igiene, la natura del patrimonio pubblico, con i principi del Club Alpino Italiano.

Arti. 4.        La casa-rifugio è accessibile a chiunque durante le attività promosse dal C.A.I. L’accesso, a seguito di specifica domanda formulata come specificato al successivo Art. 7, può altresì essere consentito nell’ordine e previa autorizzazione della apposita Commissione Sezionale e dal Consiglio Direttivo:

–                      a singoli Soci e loro familiari ed amici;

–                      ad Associazioni Culturali, Sportive, Ricreative, solo se presente un socio referente della Sezione.

Nessuno, socio e non, può rivendicare il privilegio del godimento ed uso esclusivo degli spazi esterni nei confronti di persone sopravvenute sul posto o nel caso di richieste concomitanti, salvo casi eccezionali da valutarsi insindacabilmente dal Consiglio Direttivo e riconosciuti nell’autorizzazione d’uso.

Art. 5 –       L’accesso al rifugio deve avvenire a piedi o in bicicletta. E’ ammesso l’uso di autovetture strettamente indispensabili per il trasporto di persone con difficoltà motorie, di materiali ed attrezzature.

                        Ai gruppi numerosi è consentito l’accesso con due autovetture.

Art. 6 –         L’autorizzazione all’uso viene concessa dalla Sezione rispettando, quando ragioni di insindacabile opportunità non lo vietino, l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

                    L’ordine di prenotazione determina diritto di precedenza esclusivamente per l’uso di alcuni locali e strutture fisse quali il forno, i due vani al piano terra dell’edificio principale e i tavoloni posti nell’area esterna; la casa-rifugio può pertanto essere utilizzata o frequentata contemporaneamente da più gruppi, compatibilmente con i limiti di capienza degli spazi interni ed esterni a disposizione. L’uso può riguardare la sola area cortiliva o l’intera struttura. L’autorizzazione all’uso dell’intera struttura verrà concessa solo se e quando la Sezione potrà garantire adeguata assistenza e sorveglianza.

                        In ogni caso, al termine dell’uso, è obbligatorio provvedere alla pulizia dell’area, dei locali dell’edificio principale e delle strutture utilizzate, alla raccolta ed allo smaltimento negli appositi contenitori del servizio pubblico e di igiene urbana, dei rifiuti prodotti.

Art. 7 –        Le domande si ricevono esclusivamente presso la Sede della Sezione tutti i giovedì dalla ore 21 alle 22, compilando l’apposito modulo che sarà fornito ai richiedenti. La presentazione della domanda comporta l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.

Art. 8 –       L’autorizzazione all’uso comporta l’assunzione di ogni responsabilità civile per danni a persone o cose da parte del/dei richiedenti nonché l’espresso esonero della Sezione di Argenta del C.A.I. da ogni responsabilità civile per danni a persone o cose.

Art. 9 –       L’autorizzazione all’uso comporta al momento della consegna delle chiavi l’impegno ad effettuare, prima dell’uso, se necessario, le normali pulizie dell’area esterna e dei locali interni del fabbricato. Al momento della riconsegna delle chiavi dovrà essere versata una quota di €3,00 per ogni persona ospitata (esclusi bambini fino a 10 anni ) soci e non, a titolo di rimborso spese organizzative.

Art 10 –          La chiave per poter accedere alla Casa-Rifugio verrà consegnata alla persona che sottoscriverà la domanda; questi si impegna a restituirla personalmente, entro il giorno successivo all’utilizzo, al responsabile della gestione della casa rifugio ed a segnalare eventuali danni provocati.

Art. 11 –          In caso di contestazione sulla causa o sull’entità dei danni il giudizio sarà rimesso ad un arbitro competente scelto di comune accordo.

Art. 12 –          Per ragioni di interesse generale od impegni sezionali successivamente sopraggiunti, il Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Argenta può revocare in qualsiasi momento eventuali autorizzazioni all’uso della casa-rifugio precedentemente concesse.

Art. 13 –          La cura e la manutenzione della casa-rifugio sono affidate all’opera volontaria di soci, amici ed a prestazioni di collaboratori occasionali, i quali sollevano la Sezione del Club Alpino Italiano di Argenta da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli stessi o loro cose durante le prestazioni offerte.

Arti 14 –       L’esecuzione di qualsiasi opera od intervento presso la casa-rifugio è subordinata alla preventiva valutazione del Consiglio Direttivo della Sezione di Argenta del C.A.I.

Argenta, lì 28 giugno 2016

REGOLAMENTO ver. pdf scaricabile
MODULO PRENOTAZIONI DA PRESENTARE IN SEZIONE